Vanna Iori

La mia interrogazione a risposta scritta sulla figura dell’educatore professionale

La mia interrogazione a risposta scritta sulla figura dell’educatore professionale


Il 9 luglio del 2013 ho presentato un’interrogazione a risposta scritta (la numero 4-01191) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero della salute sulla situazione della figura dell’educatore professionale in Italia.

 

 

Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
la figura dell’educatore professionale vive negli ultimi anni una situazione di profonda incertezza, sia per quanto riguarda la sua formazione, sia per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro e ciò è dovuto principalmente ad una situazione normativa complessa e a volte contraddittoria;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», successivamente modificato con decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ha trasferito, con l’articolo 6, comma 3, la formazione degli operatori sanitari non laureati nell’ambito dell’ordinamento universitario, e ha demandato al Ministro della salute l’individuazione, con apposito decreto, delle figure professionali sanitarie da formare e dei relativi profili. Tale decreto, e i provvedimenti attuativi che ne sono conseguiti hanno definito in dettaglio le norme di riferimento e i profili validi per le professioni sanitarie sopprimendo contestualmente i corsi previsti dal precedente ordinamento garantendo comunque il completamento degli studi agli studenti iscritti;
in esecuzione della previsione legislativa sopra indicata, il Ministero della sanità ha emanato, fra il 1994 e il 2001, una serie di decreti con i quali sono stati individuati vari profili sanitari;
per quel che riguarda in particolare l’educatore professionale, soltanto con decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 «Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale», decreto ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stata istituita la figura e il relativo profilo professionale stabilendo altresì che le università provvedessero alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell’educazione;
pertanto, la situazione relativa alla figura dell’educatore professionale nel corso degli anni ’90 era la seguente:
a) per il comparto sanitario la formazione degli operatori sanitari era demandata, ai sensi del decreto-legge n. 502 del 1992, all’università (facoltà di medicina), sulla base dei profili definiti con appositi decreti del Ministero della sanità (i corsi di laurea avrebbero potuto essere attivati, però, solo dopo l’individuazione del relativo profilo – il decreto ministeriale n. 520 sulla figura dell’educatore professionale è dell’ottobre 1998 – e l’approvazione dei relativi ordinamenti didattici, ancora non previsti dal decreto-legge n. 502);
b) in base al decreto-legge n. 502 del 1992 vennero attivati corsi regionali per la formazione degli educatori professionali che vennero poi progressivamente chiusi in concomitanza con l’apertura dei corsi di laurea per educatore nella facoltà di scienze della formazione;
c) le facoltà di scienze della formazione hanno cominciato a laureare educatori professionali extrascolastici (denominati successivamente anche educatori sociali);
d) stante la chiusura del mercato della sanità, per i motivi suesposti, si è cominciato a premere sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Tale corso di laurea, inizialmente quadriennale, è stato riconvertito in laurea di 1° livello (prima in classe 18 poi in classe 19), a partire dall’anno accademico 2000/2001;
l’aspettativa delle regioni, delle autonomie locali, nonché delle associazioni di categoria (in particolare l’associazione nazionale educatori professionali – ANEP) era che l’anomalia della doppia formazione universitaria dell’educatore professionale venisse risolta in seguito all’emanazione del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509: «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei», con cui è stato riformato l’ordinamento degli studi universitari e ai successivi decreti ministeriali di determinazione delle classi delle lauree universitarie, mentre, contrariamente a ciò, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell’emanazione di tali decreti, ha mantenuto la dicotomia della formazione degli educatori professionali;
infatti il decreto ministeriale 4 agosto 2000 «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» successivamente modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2003 definisce la classe di laurea 18 come «classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione», precisando che «i laureati della classe svolgeranno attività di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali», mentre il decreto ministeriale 2 aprile 2001 «Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie», che individua 22 figure, inserisce l’educatore professionale all’interno della classe 2 «classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione», con riferimento al profilo definito con il decreto ministeriale n. 520 del 1998. Per quanto riguarda l’educatore professionale, pertanto, questa è la prima e unica fonte normativa attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
a tale riguardo si precisa, inoltre, che con decreto ministeriale 27 luglio 2000 «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base», emanato ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie», i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, erano stati riconosciuti equipollenti al diploma universitario di educatore professionale di cui al decreto ministeriale n. 520 del 1998;
rimane, invece, una situazione di incertezza per quanto riguarda l’area dell’integrazione socio-sanitaria, per la quale manca a tutt’oggi l’individuazione dei relativi profili a livello nazionale, così come previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992;
si tratta, peraltro, dell’area dove trova collocabilità la maggior parte degli educatori (sia quelli definiti professionali sia quelli definiti extrascolatici o sociali) e che comprende in particolare i servizi per la disabilità e parte dei servizi per i minori, le cui prestazioni sono a carico sia del comparto sanitario sia del comparto sociale. Sono servizi, quindi, in cui la compartecipazione finanziaria è giustificata da una forte integrazione gestionale che rende difficile separare le singole componenti –:
se i Ministri siano a conoscenza della situazione sopraesposta e se non ritengano opportuno assumere iniziative per includere lo sbocco occupazionale nell’ambito socio-sanitario anche per gli educatori in possesso della laurea in scienze dell’educazione conseguita nelle facoltà di scienze della formazione, ugualmente preparati al lavoro socio-sanitario che già di fatto svolgono. (4-01191)




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Vanna Iori

Docente universitaria e Senatrice del Partito Democratico

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