Vanna Iori

La mia interrogazione a risposta in commissione sui ritardi nel superamento degli Opg

La mia interrogazione a risposta in commissione sui ritardi nel superamento degli Opg


Il 2 aprile del 2014 ho presentato un’interrogazione (la numero 5-02533) in XII commissione Affari sociali della Camera indirizzata al Ministero della salute sui motivi del ritardo nella chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) in Italia rispetto alla data fissata al primo aprile 2014.

 

 

Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
oggi, 1o aprile 2014, tutti gli ospedali psichiatrici giudiziari avrebbero dovuto essere chiusi, eppure il traguardo è ancora lontano;
il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari previsto per il 31 marzo 2013 era stato già differito dalla legge 23 marzo 2013, n. 57, al 1o aprile 2014, ma la Conferenza Stato regioni nella seduta del 23 gennaio 2014 ha approvato un documento di proposte emendative al decreto-legge n. 150 del 2013 volto a rinviare ulteriormente la definitiva chiusura attraverso la modifica dell’articolo 3-ter comma 4, della legge 17 febbraio 2012, n. 9;
le regioni necessitano di una ulteriore proroga di ben quattro anni, motivata dalla mancata realizzazione delle strutture alternative agli ospedali psichiatrici giudiziari, in quanto il tempo restante a disposizione non permetterebbe nemmeno l’avvio delle procedure di gara per la scelta del progettista e dell’impresa esecutrice dei lavori;
si tratta dell’ennesimo rinvio all’attuazione della definitiva ed improcrastinabile chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture che, ad oltre un secolo dalla fondazione, risultano superate, fallimentari nonché inadeguate, sia per quanto concerna la cura e la riabilitazione degli internati, sia per l’affronto che esse rappresentano al grado di civiltà del Paese;
attualmente in Italia sono presenti sei ospedali psichiatrici giudiziari dislocati ad Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli, Salerno e Reggio Emilia e tali strutture ospitano ad oggi circa 1.000 soggetti, a fronte di una capienza massima nettamente inferiore;
molti internati non presentano alcuna pericolosità sociale e sono da anni in attesa di un trasferimento in comunità terapeutiche, ma continuano a rimanere rinchiusi in deroga alle disposizioni vigenti;
la relazione presentata nel 2011 dalla commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia ed efficienza del servizio sanitario nazionale evidenzia le drammatiche carenze strutturali, organizzative e di organico degli ospedali psichiatrici giudiziari;
oltre alle precarie condizioni di internamento è ravvisabile una reale incapacità per gli ospedali psichiatrici giudiziari di dare una risposta alle esigenze cliniche e terapeutiche dei pazienti anche per mancanza di figure professionali adeguate ed in numero proporzionato alla capienza della struttura;
le regioni hanno provveduto alla presentazione entro il termine del 15 maggio 2013 dei programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie alternative agli ospedali psichiatrici giudiziari. È però evidente che il reale superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari non può essere attuato unicamente tramite la realizzazione delle residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS), riducendo la questione alla mera edificazione in ogni regione di istituti per il contenimento del «reo folle»;
dovrà essere privilegiata una reale riforma del settore rispettosa dei dettati costituzionali e degli aspetti trattamentali, curativi e riabilitativi (poiché già l’allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 2008 sottolineava il principio del reinserimento sociale sancito nell’articolo 27 della Costituzione per coloro che, autori di reato, sono stati prosciolti per infermità mentale e ricoverati in ospedali psichiatrici giudiziari;
il quarto comma dell’articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari prevede poi la dimissione «senza indugio» delle persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose, con la conseguente presa in carico da parte dei dipartimenti di salute mentale presenti sul territorio;
in una prospettiva di costituzionalità ed efficacia le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria dovrebbero assumere unicamente una funzione di contenimento dei pazienti giudiziari con un vizio totale di mente e pertanto, anche per ciò che concerne la destinazione dei finanziamenti, pare opportuno privilegiare i percorsi di cura e la valorizzatone delle strutture atte all’esecuzione di misure non detentive ed alternative;
il decreto-legge 23 marzo 2013, n. 24, intervenendo sull’articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha espressamente previsto la necessità di favorire, oltre agli interventi strutturali, le misure-alternative all’internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero nelle nuove strutture, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio;
la complessità del problema, stante anche la necessità di collocare e gestire gli internati in uscita dagli ospedali psichiatrici giudiziari garantendo agli stessi una concreta assistenza e presa in carico, richiede un intervento dello Stato finalizzato a fornire alle regioni linee direttive concrete nonché garantire una costante supervisione anche tramite l’istituzione di una apposita autorità competente;
va considerata la necessità di adottare provvedimenti urgenti per porre rimedio alle condizioni di internamento in cui versano ad oggi più di mille persone all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, favorendo le dimissioni dei soggetti non più pericolosi ed evitando la reiterazione delle proroghe motivate dalla mancanza di presa in carico da parte dei servizi del territorio;
sussiste l’esigenza di provvedere affinché tutto quanto è necessario per l’effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari sia attuato entro e non oltre la data fissata dalla ulteriore proroga, tenendo altresì conto della diversa efficienza delle regioni nella realizzazione delle nuove strutture, in modo tale da scongiurare ogni possibile ulteriore rinvio e differimento;
in risposta all’interrogazione posta dal primo firmatario del presente atto in Commissione affari sociali 5-01394 del 13 novembre 2013 il Sottosegretario alla salute pro tempore onorevole Paolo Fadda, sostenendo l’impossibilità per le regioni di rispettare il termine previsto per il 1o aprile 2014, affermava che la nuova proroga «non dovrà essere una semplice estensione della scadenza prevista dalla legge ma dovrà includere azioni concrete che spingano le regioni a rispettare i tempi che saranno decisi» –:
quali siano gli orientamenti del Governo circa la durata della proroga, per evitare che essa si trasformi in un continuo rimando, e se sia stato coinvolto il Ministero della giustizia ai fini di una riduzione dei flussi di invii delle persone negli ospedali psichiatrici giudiziari;
quali iniziative il Ministro intenda adottare affinché in tutto il territorio nazionale, entro e non oltre la scadenza della nuova proroga, si provveda alla realizzazione delle nuove residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria previste dalla legge;
quali iniziative il Ministro ritenga opportuno adottare al fine di rendere le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria strutture non detentive ma di rieducazione e reinserimento, nell’ambito dei servizi di salute mentale, attraverso programmi di accoglienza e cura e tramite percorsi riabilitativi alternativi all’internamento;
quali siano i programmi di interventi previsti per la gestione degli ospedali psichiatrici giudiziari da ora sino alla chiusura, al fine di favorire i percorsi di dimissione per tutti i soggetti che hanno cessato di essere «socialmente pericolosi» ed hanno diritto al reinserimento sociale. (5-02533)




Tags:
Opg

Vanna Iori

Docente universitaria e Senatrice del Partito Democratico

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *